Midland 77-104xl
												
												
												Attività di C.B. e PMR 446
												Riferimento normativo: Codice 
												delle comunicazioni elettroniche
												
												Chiarimenti e integrazioni 
												circolare 1/2004/CA
												
												Modello CB "in banda cittadina"
												
												CB: uso libero ed amatoriale
												
												FREQUENZE
												
												CB art. 145
												(uso libero ed amatoriale)
												Banda cittadina - CB
												
												1. Le comunicazioni in “banda 
												cittadina”-CB, di cui 
												all’articolo 105, comma 2, 
												lettera p), sono consentite ai 
												cittadini di età non inferiore 
												ai 14 anni dei Paesi dell'Unione 
												europea o dello Spazio economico 
												europeo ovvero dei Paesi con i 
												quali siano intercorsi accordi 
												di reciprocità, fermo restando 
												quanto disposto dall'articolo 2, 
												comma 2, del decreto legislativo 
												25 luglio 1998, n. 286, nonché 
												ai soggetti residenti in Italia.
												2. Non è consentita l'attività 
												di cui al comma 1 a chi abbia 
												riportato condanna per delitti 
												non colposi a pena restrittiva 
												superiore a due anni ovvero sia 
												stato sottoposto a misure di 
												sicurezza e di prevenzione, 
												finché durano gli effetti dei 
												provvedimenti e sempre che non 
												sia intervenuta sentenza di 
												riabilitazione.
												3. I soggetti di cui al comma 1 
												devono presentare al Ministero 
												una dichiarazione da cui 
												risulti:
												a) cognome, nome, luogo e data 
												di nascita, residenza o 
												domicilio dell’interessato;
												b) indicazione della sede 
												dell’impianto;
												c) la eventuale detenzione di 
												apparati mobili e portatili;
												d) l’assenza di condizioni 
												ostative di cui al comma 2.
												4. Alla dichiarazione sono 
												allegate:
												a) l’attestazione del versamento 
												dei contributi di cui 
												all’articolo 36 dell’allegato n. 
												25;
												b) ) per i minorenni non 
												emancipati, la dichiarazione di 
												consenso e di assunzione delle 
												responsabilità civili da parte 
												di chi esercita la patria 
												potestà o la tutela.
												5. In caso di calamità coloro 
												che effettuano comunicazioni in 
												“banda cittadina” possono 
												partecipare alle operazioni di 
												soccorso su richiesta delle 
												Autorità competenti.
												
												Contributi: Allegato n. 25-art. 
												36 Attività in banda cittadina
												(art. 36)
												
												Per ciascuna stazione CB, 
												indipendentemente dal numero 
												degli apparati, l'interessato 
												versa un contributo annuo, 
												compreso l'anno in cui è stata 
												presentata la dichiarazione di 
												cui all'articolo 145 del Codice, 
												di euro 12,00 complessivi a 
												titolo di rimborso dei costi 
												sostenuti dal Ministero per le 
												attività di vigilanza, verifica 
												e controllo.
												
												PMR446 - Uso personale
												
												FREQUENZE
												
												Autorizzazione generale
												
												All. 19
												
												Contributi: allegato 25-art.37
												Art.37
												Attività assimilate a quella in 
												banda cittadina
												
												1. Per attività assimilate a 
												quella svolta in banda cittadina 
												si intendono:
												a) le attività che fanno uso di 
												apparati tipo PMR 446;
												b) le attività di telemetria, 
												telecontrollo e telemisure 
												esercitate nella banda 
												436,000-436,100 MHz, come 
												stabilito nel piano nazionale di 
												ripartizione delle frequenze;
												2. Per le attività di cui al 
												comma 1 l'interessato, 
												indipendentemente dal numero 
												degli apparati, versa un 
												contributo annuo, compreso 
												l'anno a partire dal quale 
												l'autorizzazione generale 
												decorre, di euro 12,00 a titolo 
												di rimborso dei costi sostenuti 
												dal Ministero per le attività di 
												cui all'articolo 1, comma 1.
												
												Autorizzazione generale per 
												apparecchiature in ausilio alle 
												imprese in generale -
												Art. 104 - comma 1 lettera c)
												punto 2
												
												All. 19 (vale sia per i CB che 
												per i PMR446)
												
												Art. 104
												Attività soggette ad 
												autorizzazione generale
												
												1. L’autorizzazione generale è 
												in ogni caso necessaria nei 
												seguenti casi:
												a) installazione di una o più 
												stazioni radioelettriche o del 
												relativo esercizio di 
												collegamenti di terra e via 
												satellite richiedenti una 
												assegnazione di frequenza, con 
												particolare riferimento a:
												1) sistemi fissi, mobili 
												terrestri, mobili marittimi, 
												mobili aeronautici;
												2) sistemi di radionavigazione e 
												di radiolocalizzazione;
												3) sistemi di ricerca spaziale;
												4) sistemi di esplorazione della 
												Terra;
												5) sistemi di operazioni 
												spaziali;
												6) sistemi di frequenze campioni 
												e segnali orari;
												7) sistemi di ausilio alla 
												meteorologia;
												8) sistemi di radioastronomia.
												b) installazione od esercizio di 
												una rete di comunicazione 
												elettronica su supporto fisico, 
												ad onde convogliate e con 
												sistemi ottici, ad eccezione di 
												quanto previsto dall'articolo 
												105, comma 2, lettera a);
												c) installazione o esercizio di 
												sistemi che impiegano bande di 
												frequenze di tipo collettivo:
												1) senza protezione da disturbi 
												tra utenti delle stesse bande e 
												con protezione da interferenze 
												provocate da stazioni di altri 
												servizi, compatibilmente con gli 
												statuti dei servizi previsti dal 
												piano nazionale di ripartizione 
												delle frequenze e dal 
												regolamento delle 
												radiocomunicazioni; in 
												particolare appartengono a tale 
												categoria le stazioni di 
												radioamatore nonché le stazioni 
												e gli impianti di cui 
												all'articolo 143, comma 1;
												2) senza alcuna protezione, 
												mediante dispositivi di debole 
												potenza. In particolare 
												l'autorizzazione generale è 
												richiesta nel caso:
												2.1) di installazione o 
												esercizio di reti locali a 
												tecnologia DECT o UMTS, ad 
												eccezione di quanto disposto 
												dall'articolo 105, comma 1, 
												lettera a);
												2.2) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature in 
												ausilio al traffico ed al 
												trasporto su strada e rotaia, 
												agli addetti alla sicurezza ed 
												al soccorso sulle strade, alla 
												vigilanza del traffico, ai 
												trasporti a fune, al controllo 
												delle foreste, alla disciplina 
												della caccia e della pesca ed 
												alla sicurezza notturna;
												2.3) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature in 
												ausilio ad imprese industriali, 
												commerciali, artigiane ed 
												agrarie, comprese quelle di 
												spettacolo o di radiodiffusione;
												2.4) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature per 
												collegamenti riguardanti la 
												sicurezza della vita umana in 
												mare, o comunque l'emergenza, 
												fra piccole imbarcazioni e 
												stazioni collocate presso sedi 
												di organizzazioni nautiche 
												nonché per collegamenti di 
												servizio fra diversi punti di 
												una stessa nave;
												2.5) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature in 
												ausilio alle attività sportive 
												ed agonistiche;
												2.6) di installazione o 
												esercizio di apparecchi per 
												ricerca persone;
												2.7) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature in 
												ausilio alle attività 
												professionali sanitarie ed alle 
												attività direttamente ad esse 
												collegate;
												2.8) di installazione o 
												esercizio di apparecchiature per 
												comunicazioni a breve distanza, 
												di tipo diverso da quelle di cui 
												ai numeri da 2.1) a 2.8).
												3) Senza alcuna protezione, 
												mediante dispositivi rispondenti 
												alla raccomandazione della 
												Conferenza europea delle 
												amministrazioni delle poste e 
												delle telecomunicazioni (CEPT) 
												CEPT/ERC/REC 70-03, relativi 
												all’installazione o esercizio di 
												reti locali radiolan o hiperlan 
												al di fuori del proprio fondo, 
												ovvero reti hiperlan operanti 
												necessariamente in ambienti 
												chiusi o con vincoli specifici 
												derivanti dalle prescrizioni del 
												Piano nazionale di ripartizione 
												delle frequenze.
												2. Le bande di frequenze e le 
												caratteristiche tecniche delle 
												apparecchiature sono definite a 
												norma del piano nazionale di 
												ripartizione delle frequenze.
												
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												Contributi:
												per istruttoria: all. 25 - art. 
												33 comma 1 - lett. c;
												
												1. Il soggetto che produce la 
												dichiarazione per conseguire una 
												autorizzazione generale, di cui 
												all'articolo 107 del Codice è 
												tenuto al pagamento di una 
												contributo per istruttoria. Tale 
												contributo è pari:
												
												a) per le reti di comunicazione 
												elettronica su supporto fisico, 
												ad onde convogliate e con 
												sistemi ottici, di cui 
												all'articolo 104, comma 1, 
												lettera b), del Codice, che per 
												il loro funzionamento utilizzano 
												apparati atti alla trasmissione 
												o alla ricezione o 
												all'instradamento di segnali:
												1) a euro 250,00 nel caso in cui 
												l'impianto abbia una consistenza 
												massima di 20 apparati;
												2) a euro 500,00 nel caso in cui 
												l'impianto abbia una consistenza 
												fini a 50 apparati;
												3) a euro 1.000,00 nel caso in 
												cui l'impianto abbia una 
												consistenza fini a 100 apparati, 
												ovvero sia costituito, in tutto 
												o in parte, da un sistema di 
												comunicazioni effettuate con 
												strumenti ottici di tipo laser;
												4) nel caso di impianti con 
												consistenza superiore a 100 
												apparati, sono dovute, oltre al 
												contributo di cui al numero 3), 
												quote aggiuntive di euro 20,00 
												per ogni 100 o frazione di 100 
												apparati e comunque fino ad un 
												massimo di euro 5.00,00;
												b) nelle ipotesi di cui 
												all'articolo 104, comma 1, 
												lettera c), numero 2.1) del 
												Codice:
												1) ad euro 100,00 in caso di 
												collegamenti di lunghezza fino a 
												2 km e di utilizzo fino a 5 
												tipologie di appparati;
												2) ad euro 300,00 in caso di 
												collegamenti da oltre 2 km fino 
												a 20 km e di utilizzo da 6 fino 
												a 15 tipologie di apparati;
												3) ad euro 600,00 in caso di 
												collegamenti da oltre 20 km fino 
												a 40 km e di utilizzo da 16 fino 
												a 30 tipologie di apparati;
												4) nel caso di distanze 
												superiori ai 40 km e di impiego 
												di tipologie di apparati 
												superiori a 30 sono dovute quote 
												aggiuntive di 20,00 euro per 
												ogni 3 tipologie di apparati;
												
												c) nelle ipotesi di cui 
												all'articolo 104, comma 1, 
												lettera c), numeri da 2.2) a 
												2.8) del Codice:
												1) a euro 20,00 per ogni domanda 
												e fino a 5 apparati di tipologia 
												diversa;
												2) a euro 40,00 per ogni domanda 
												e fino a 15 apparati di 
												tipologia diversa;
												3) a euro 100,00 per ogni 
												domanda con apparati di 
												tipologia diversa superiori a 
												15.
												
												2. I soggetti che godono delle 
												esenzioni di cui all'articolo 
												32, non sono tenuti al 
												versamento del contributo 
												previsto dal presente articolo 
												con il rispetto delle modalità 
												di cui all'articolo 32, comma 
												11.
												
												3. Nei casi di richiesta di 
												autorizzazione generale per 
												servizi mobili o portatili 
												terrestri, si applica, ai soli 
												fini dal calcolo della distanza 
												massima del collegamento di cui 
												al comma 1, lettera b), il comma 
												1 dell' articolo 17.
												
												Contributo per vigilanza e 
												mantenimento
												all. 24 - art. 34
												
												1. Per l'attività di vigilanza 
												del servizio e di mantenimento 
												delle condizioni previste per 
												l'autorizzazione generale, il 
												soggetto di cui all'articolo 33 
												è tenuto al pagamento di un 
												contributo annuo, compreso 
												l'anno a partire dal quale 
												l'autorizzazione decorre.
												Tale contributo è pari :
												a) nei casi di reti di 
												comunicazione elettronica su 
												supporto fisico ad onde 
												convogliate e con sistemi 
												ottici, di cui all'articolo 104, 
												comma 1, lettera b), del Codice 
												che per il loro funzionamento 
												utilizzano atti atti alla 
												trasmissione o alla ricezione o 
												all'instradamento di segnali:
												1) a euro 200,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera a) numero 1;
												2) a euro 400,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera a) numero 2;
												3) a euro 800,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera a) numero 3;
												4) nel caso di impianti con 
												consistenza superiore a 100 
												apparati sono dovute oltre al 
												contributo di cui al numero 5), 
												quote aggiuntive do euro 200,00 
												per ogni 50 apparati o frazione 
												e comunque fino ad un massimo di 
												euro 50.000,00;
												b) nelle ipotesi di cui 
												all'articolo 104, comma 1, 
												lettera c), numero 2.1), del 
												Codice:
												1) a euro 50,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera b), numero 1);
												2) a euro 100,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera b), numero 2);
												3) a euro 150,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera b), numero 3);
												4) a euro 500,00 nel caso di cui 
												all'articolo 33, comma 1, 
												lettera b), numero 4);
												c) nelle ipotesi di cui 
												all'articolo 104, comma 1, 
												lettera c), numeri da 2.2) a 
												2.8) del Codice:
												1) a euro 30,00 in caso di 
												utilizzo fino a 10 apparati;
												2) a euro 100,00 in caso di 
												utilizzo fino a 100 apparati;
												3) a euro 200,00 in caso di 
												utilizzo fino a 100 apparati;
												2. I soggetti, che godono delle 
												esenzioni di cui all'articolo 
												32, non sono tenuti al 
												versamento del contributo 
												previsto dal presente articolo 
												con il rispetto delle modalità 
												di cui all'articolo 32, comma 
												11.